ART. 1 - L’Associazione Disabled People’s International si è costituita nel 1981 a Singapore ed in base all’art. 8 dello statuto di Disabled People’s International approvato a Vancouver nell’aprile del 1992, consente alle Assemblee Nazionali di approvare un proprio regolamento che rispetti le finalità descritte nello statuto sociale; - Si è costituita il 16 Ottobre 1994 l’Assemblea Nazionale Italiana; l’Assemblea Italiana delibera di costituirsi in ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) prendendo la denominazione di DPI Italia Onlus e di adottare il presente statuto; - La sede legale di DPI Italia Onlus è localizzata in Via Dei Bizantini n. 95/97/99 88046 – Lamezia Terme (CZ). - DPI Italia Onlus è Associazione di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Art. 2. Scopi di DPI Italia Onlus a) DPI Italia Onlus è un’Associazione per la tutela e la promozione dei Diritti Umani e civili delle persone con disabilità ed è senza scopo di lucro. Ha lo scopo di organizzare e gestire iniziative ed attività che, sul piano politico, sociale, culturale e tecnico, perseguano il raggiungimento della vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interdipendente delle persone con disabilità e delle pari opportunità di vita rispetto a tutti gli altri cittadini e della non discriminazione. b) Si parte dalla considerazione che i diritti di cittadinanza proclamati e spesso già sanciti dalle leggi vigenti, non trovano piena e adeguata attuazione rispetto al riconoscimento delle possibilità e risorse delle persone con disabilità ed ai processi di partecipazione sociale a tutti i livelli, permettendo alle persone con disabilità di autodeterminarsi nelle scelte di vita. c) In particolare DPI Italia Onlus, come associazione per la tutela dei diritti umani, fa riferimento alle Regole Standard emanate dall’ONU nel 1993 come parametro delle misure atte a favorire l’attuazione delle pari opportunità. d) In tale ottica DPI Italia Onlus ha lo scopo di valorizzare le risorse delle associazioni che ne fanno parte mettendo in circuito le attività, gli strumenti e le capacità di ricerca e progettazione di cui dispongono, arricchendosi così delle diverse esperienze. e) Tale obiettivo nasce dalla consapevolezza culturale del valore della diversità e della relazione di interdipendenza propria dei processi di crescita ad ogni livello: da quello naturale a quello civile, culturale, umano. f) Partendo dalla convinzione che la realizzazione del personale progetto di vita non è solo impedita da problemi di giustizia sociale, ma richiede un processo di consapevolezza da parte delle persone con disabilità, dei propri bisogni e diritti, del valore della persona, delle capacità e potenzialità da esprimere, realizza iniziative e servizi per favorire tale processo di autoformazione. g) Sulla base degli obiettivi suindicati, si realizzano attività e servizi di informazione, consulenza e tutela gestiti prevalentemente da persone con disabilità e ad essi destinati nonché alle loro famiglie. Le attività di formazione e consulenza sono inoltre rivolte agli operatori ed ai cittadini a vario titolo interessati. Dette attività interagiscono con le istituzioni e servizi deputati alle politiche sociali. Nei confronti di questi svolgono un ruolo di protesta, stimolo e collaborazione su progetti specifici. h) Attraverso tali attività DPI Italia Onlus persegue la realizzazione in Italia di “Centri Risorse”. i) Gli obiettivi di informazione e di formazione si perseguono anche attraverso consulenze a terzi, partecipazione a commissioni di studio e di lavoro, partecipazione a progetti pubblici e privati, utilizzo dei programmi dell’Unione Europea. j) Nel perseguimento degli scopi sociali vengono osservate tutte le prescrizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 ed elencate nell’allegato “A” che è parte integrante del presente Statuto. Art. 3. Soci di DPI Italia Onlus DPI Italia Onlus è articolata a livello nazionale, regionale, provinciale e locale. Sono Soci di DPI Italia Onlus: le Organizzazioni, i Comitati Territoriali, i soci sostenitori. Per diventare Soci bisogna presentare domanda di ammissione alla Segreteria Operativa che ha potere di deliberare in merito. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto di DPI Italia Onlus. L’ammissione decorre dalla data di delibera della Segreteria Operativa. I Soci cessano di appartenere a DPI Italia Onlus per - recesso volontario; - per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; - perché le attività sono in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base del presente Statuto, con delibera della Segreteria Operativa, sentito il parere dell’Assemblea Comma a) – Organizzazioni. Le Organizzazioni di persone con disabilità e di familiari, nazionali, regionali, provinciali o locali, legalmente costituite e senza fini di lucro, che si riconoscono nei principi e negli scopi di DPI Italia Onlus e sono costituite garantendo maggioranza assoluta di persone con disabilità e di familiari negli Organi direttivi o nell’Assemblea. Comma b) - Comitati Territoriali Il Comitato Territoriale è costituito su autorizzazione della Segreteria Operativa, sentito il parere dell’Assemblea. I Comitati Territoriali realizzano Centri di informazione e di orientamento volti ad essere strumento di conoscenza delle risorse disponibili e di tutela, promuovono momenti formativi e autoformativi indirizzati a persone con disabilità, a familiari di persone con disabilità e ad operatori dei servizi rivolti alle persone con disabilità pubblici e privati, al fine di favorire strumenti di sviluppo della consapevolezza dei diritti e come occasione per elaborare il vissuto personale relativo alle esperienze di disabilità. Il Comitato Territoriale ha autonomia organizzativa e politica locale, salvaguardando gli obiettivi, le finalità e gli scopi dello Statuto di DPI Italia Onlus. Il Comitato Territoriale é equiparato ad una Organizzazione sia nel pagamento della quota associativa annuale che al numero dei voti in Assemblea. Comma c) - Soci sostenitori Sono Soci sostenitori le organizzazioni o i singoli che condividono gli scopi e gli obiettivi di DPI Italia Onlus e ne sostengono le ragioni mettendo a disposizione strumenti finanziari, tecnici e di personale. I soci sostenitori partecipano all’Assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto né vengono eletti all’interno degli organismi sociali. Il socio sostenitore può essere eletto nella segreteria operativa qualora venga proposta la candidatura da almeno 2 Organizzazioni. Art. 4. - Organismi sociali Sono organismi sociali di DPI Italia Onlus: - l’Assemblea - la Segreteria Operativa - il Presidente. Art. 5. - L’Assemblea 1.L’Assemblea di DPI Italia Onlus è formata: - Organizzazioni socie; - Comitati territoriali; - Soci sostenitori. 2. In Assemblea le Organizzazioni Socie ed i Comitati Territoriali hanno diritto ad 1 voto. 3. L’Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; Ogni Socio non può avere più di 1 delega. Le Assemblea può essere costituita in forma virtuale tranne nel caso delle elezione delle cariche sociali. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci. 1. L’Assemblea si riunisce almeno 1 volta l’anno, elabora il programma delle attività da svolgere durante l’anno sociale. 2. Approva il bilancio preventivo e consuntivo. 3. Elegge il Presidente, che è anche il rappresentante legale dell’Associazione, che dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di 2 volte consecutivamente. L’Assemblea elegge la Segreteria Operativa stabilendo il numero dei componenti ed i criteri di rappresentatività. 4. Decide in merito alla partecipazione ad iniziative, azioni e politiche nazionali ed internazionali, ed alla collaborazione con gli organismi di DPI Europe e di Disabled People’s International. 5. Garantisce le pari opportunità tra la componente femminile e maschile sono garantite nelle delegazioni internazionali e in tutti gli organismi, i gruppi e le commissioni di DPI. Art. 6 - Convocazione Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante posta o posta elettronica o fax a tutti i Soci a cura della Segreteria Operativa; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni. Art. 7 - Votazione L’Assemblea vota normalmente per assenso e, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso, su richiesta di 1\5 degli aventi diritto al voto, l’Assemblea sceglie due scrutatori tra i presenti. Art. 8. - La Segreteria Operativa 1. La Segreteria Operativa è composta da almeno 4 membri eletti dall’Assemblea più il Presidente. I Soci possono presentare candidature per la Segreteria Operativa prima dell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali. La Segreteria Operativa può eleggere al proprio interno 1 Segretario, 1 Tesoriere e 1 Vice Presidente. 2. La Segreteria Operativa si riunisce almeno una volta l’anno e organizza riunioni telematiche, in tele-conferenza o in video-conferenza almeno 4 volte l’anno, ha il compito di attuare i programmi deliberati in Assemblea. Autorizza e revoca con apposito regolamento approvato dall’Assemblea, la costituzione dei Comitati Territoriali. 3. Mette in atto le misure necessarie per la realizzazione del circuito di risorse tra le organizzazioni aderenti. 4. Favorisce l’informazione e il coordinamento con i responsabili dei gruppi 5. La Segreteria dura in carica 3 anni. 6. I membri della Segreteria non possono essere eletti per più di 2 volte consecutive, 7. Decide in merito alla partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali. Art.9 - Tutela giuridica La proprietà intellettuale e giuridica delle attività e dei servizi realizzati da DPI Italia Onlus spetta all’Assemblea; è fatto divieto alle realtà aderenti di trasferire parte o tutte le attività e i servizi in oggetto senza precedente approvazione dell’Assemblea. Art. 10 – Finanze e Patrimonio. 1. Le entrate di DPI Italia sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto della presentazione della richiesta in qualità di Socio; b) dai contributi annui ordinari che l’Assemblea ordinaria stabilisce annualmente su proposta della Segreteria Operativa; c) dalle quote di eventuali Soci sostenitori; d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; e) da versamenti volontari degli associati; f) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; g) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere; h) rendite del proprio patrimonio. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. 2. Durata del periodo di contribuzione I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte di DPI Italia Onlus è tenuto a versare il contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. Art. 11 – Norme finali e generali. 1. L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata al Tesoriere secondo le direttive della Segreteria Operativa in accordo con il Presidente. 2. Sia nella sede ove risiede il Presidente che in quella della Segreteria Operativa, se diversa, verranno affisse, in una bacheca apposita, tutte le decisioni e gli appuntamenti come, ad esempio, le assemblee o gli incontri fissati. 3. Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea appositamente convocata. 4. In caso di scioglimento di DPI Italia l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad organizzazioni aventi le stesse finalità. 5. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura della Segreteria Operativa approvato dall’Assemblea. 6. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.